I recenti fatti legati all’invasione dell’Ucraina hanno portato all’attenzione degli italiani la possibilità di dare ospitalità ai profughi della guerra. Il sentimento di compassione e il desiderio di alleviare le sofferenze dei nostri simili è degno della massima considerazione e va incoraggiato. 

È peraltro evidente che il naturale istinto di ospitalità debba in qualche modo essere disciplinato dal diritto, perché esso non deve andare in contrasto con il diritto alla sicurezza dei cittadini. 

Abbiamo chiesto a Simone Angelici, titolare di uno studio legale Bologna che si occupa di diritto all’immigrazione quali siano i passi da seguire da parte di chi vuole offrire ospitalità a famiglie o single extracomunitari. In questa materia la legislazione di riferimento è rappresentata innanzitutto dal Testo unico dell’immmigrazione, ovvero il D. Lgs. 286/1998 che all’articolo 7 recita:

“Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani posti sul territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all’Autorità locale di pubblica sicurezza. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 €”.

Questo articolo evidenza che per ragioni di sicurezza qualora si decida di ospitare in casa un cittadino straniero o cedergli in proprietà o altro diritto di godimento un immobile, anche se si tratta di un parente, qualsiasi cittadino italiano debba presentare una dichiarazione di ospitalità che abbia i seguenti requisiti:

  1. deve essere effettuata nelle 48 ore successive al momento in cui la persona è arrivata nella propria casa o nel proprio immobile;

  2. la dichiarazione deve contenere alcuni dati a pena di nullità: i dati di chi ospita, della persona o delle persone ospitate, l’indicazione del periodo in cui la persona sarà ospitata e i dati dell’immobile in cui avviene l’ospitalità:

  3. alla dichiarazione devono essere allegati: la copia del documento dell’ospitante e delle persone ospitate e copia del documento che attesta la proprietà dell’immobile da parte dell’ospitante o di altro titolo che attesti il suo diritto di godimento;

  4. la dichiarazione deve essere inviata con Raccomandata A/R o all’indirizzo di posta elettronica PEC o direttamente all’ufficio immigrazione dell’autorità di P.S. del luogo in cui si trova l’immobile.

  5. la dichiarazione deve essere fatta dall’ospitante che può essere una persona fisica o giuridica proprietaria, l’usufruttuaria o il locataria dell’immobile in cui la persona straniera è ospitata;

  6. la dichiarazione deve essere presentata indipendentemente dal tipo di rapporto che lega il dichiarante con la persona ospitata; ai fini dell’obbligo di dichiarazione non ha alcuna rilevanza il fatto che l’ospite sia un parente o un affine della persona obbligata alla dichiarazione. 

Il rispetto nel dettaglio di questa normativa è di fondamentale importanza per l’avvio degli screening sanitari da parte dell'ASL competente per territorio e quindi per la tutela della salute dei cittadini oltre che per evidenti ragioni di ordine pubblico. 

Per altre informazioni sull'argomento vi invitiamo a rivolgerci all'avvocato penalista Bologna Simone Angelici.